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Certificazione energetica Roma

Rilascio Attestato Prestazione energetica a Roma e provincia

Dalla fine del secolo scorso il legislatore ha inserito nelle varie attività correlate all’edilizia l’obbligatorietà di dotare ogni unità abitativa di un attestato che indicasse la classe energetica dello stesso, indicato comunemente con il nome di Certificazione Energetica Roma; vediamo quindi quali sono le nuove indicazioni e le procedure da effettuare per richiedere l’Attestazione di Prestazione Energetica nella città di Roma e nella sua provincia.

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Certificazione Energetica Roma

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Che cosa è l’A.P.E. (l’Attestazione di Prestazione Energetica)

Certificazione energetica RomaNel 2013 il decreto legge n. 63 ha attuato una revisione dei precedenti obblighi riguardo la redazione dei certificati di attestazione energetica degli edifici, specificando nel dettaglio quali fossero le sanzioni in caso di mancato adempimento e definendo il campo dell’Attestazione di Prestazione Energetica (APE) che andava a sostituire l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE). Sempre nel 2013 la legge numero 90 ha effettuato un’ulteriore precisazione in merito all’APE, chiarendo i casi particolari in cui deve essere in vigore l’obbligo di elaborazione della certificazione energetica.

L’APE è un documento ufficiale che riepiloga dettagliatamente il livello delle prestazioni energetiche di un qualsiasi immobile dando come risultato un singolo valore che è compreso in una scala compresa tra A (A4) con maggiore efficienza a G, quella alla base e con nessuna efficienza energetica.

Questo documento specifica il livello di efficienza energetica dell’immobile basandosi su diversi termini di raffronto quali: isolamento termico (attivo e passivo), la sua posizione, la presenza di impianti di riscaldamento, di condizionamento e di produzione di acqua sanitaria, l’esistenza di impianti accessori per la produzione di acqua calda e/o elettricità.

Quando bisogna obbligatoriamente compilare l’APE

certificazione energetica roma moduloI casi in cui è necessario avere la certificazione energetica sono numerosi. Come avveniva per il precedente Certificato, inoltre, l’APE dovrà essere riveduta nel caso vengano eseguiti lavori di riqualificazione o di ristrutturazione dell’appartamento; questi non devono interessare oltre il 25% della superficie o una modifica sostanziale della struttura (nel qual caso l’APE deve essere fatta ex novo) ma solamente specifici interventi su uno o più elementi dell’unità come esempio la sostituzione della caldaia o l’installazione di termoconvettori, la modifica degli infissi, il cambio della pavimentazione ecc.

La normativa inoltre impone ai soggetti proprietari di immobili (sia come singole unità immobiliari che di intere palazzine) di far redigere l’APE quando:

  1. si sta effettuando una compravendita (sia pubblica che privata) od una donazione immobiliare sia ad altri privati o ad Enti o Fondazioni.
  2. si ha l’intenzione di dare in locazione un edificio o una singola unità immobiliare, sia ad uso residenziale che commerciale
  3. si inserisce un annuncio di vendita, anche di immobili di nuova costruzione.

Chi è abilitato alla compilazione dell’APE

Come specificato nella “delibera di Giunta Regionale n.398 del 2017 e al D.P.R. n.75/2013“, possono compilare l’A.P.E. senza aver l’obbligo di frequentare uno specifico corso di formazione della durata di 80 ore, tutti i tecnici professionisti in possesso di abilitazione professionale nel settore della progettazione di fabbricati e impianti assoggettati agli edifici stessi; le figure sono gli Ingegneri, gli Architetti ed i Periti Industriali (cat. C1 e C3); sono inoltre ammessi a redigere l’APE anche i Periti Agrari o Agrotecnici (C8) ed i Geometri (C9).

Tutte le sopraelencate figure professionali devono essere obbligatoriamente iscritte ai relativi ordini e collegi professionali. Sono escluse da questo elenco gli architetti che sono iscritti all’Ordine di cui all’art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 75/2013, e che esercitano “le attività del paesaggista, del pianificatore territoriale, del conservatore dei beni architettonici ed ambientali e del pianificatore junior e gli ingegneri che rientrano nell’art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 75/2013, iscritti all’albo nel settore c) dell’informazione”.

Per le figure professionali sopra elencate che non hanno ancora conseguito l’abilitazione professionale, è consentito redigere l’APE previa frequenza di un corso di formazione professionale abilitante (della durata di 80 ore) al fine di conseguire l’attestato per la certificazione energetica per gli edifici.
Dovranno poi frequentare il medesimo corso professionale anche altre figure professionali come i tecnici in possesso di “diploma di istruzione tecnica con indirizzi diversi da quelli sopraindicati” ed i tecnici professionisti che sono in possesso di diplomi di laurea specialistica o magistrale come ad esempio matematica e fisica, lauree in chimica, scienze naturali, geologia, geofisica, scienze e tecnologie fisiche e chimiche, matematica.

All’interno dell’Allegato A della DGR n.398/2017 sono elencate nel dettaglio le figure professionali, i titoli di studio e le classi relative a tutte le lauree di tipo magistrale che sono obbligate alla frequenza del corso abilitante.

Procedure per la richiesta dell’APE.

Per richiedere l’APE le procedure finali per i proprietari di immobili di Roma e Provincia a partire dal 12 Aprile 2018, data di pubblicazione della determinazione n. G04371 del 5 aprile 2018 sono variate; non è più possibile inviare al Genio Civile tramite Pec, Raccomandata con R/R o a mano la certificazione prodotta.

Se la certificazione viene inoltrata con il vecchio sistema viene considerata irricevibile in quanto le modalità attuali sono di tipo telematico attraverso il nuovo “Sistema Informativo di Gestione degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici per la Regione Lazio”, creato dalla Regione Lazio in cooperazione con ENEA.

Le procedure iniziali, con l’assegnazione di incarico al professionista abilitato e l’’obbligatorio sopralluogo da parte di questo (ai sensi “dell’articolo 4 comma 6, che prevede che debba essere effettuato da parte del tecnico almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di attestazione”) rimangono invariate.

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