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Collaudo statico

Certificato di collaudo statico: informazioni utili

A seguito di un intervento edilizio, nell’ambito ingegneristico che coinvolge le opere strutturali (dall’edificazione ex-novo a ristrutturazioni, etc.) è necessario ottenere il certificato di collaudo statico che è l’insieme di controlli effettuati con lo scopo di verificare la corrispondenza tecnica di quanto eseguito e le specifiche del progetto nonché il corretto funzionamento dell’opera. Infatti la finalità è quella di accertare che quanto realizzato sia fatto nel rispetto anche delle normative vigenti e, quindi, confermi la stabilità strutturale della costruzione.

Innanzitutto va chiarito il fatto che il certificato di collaudo statico viene rilasciato dopo che il responsabile dello stesso, ha effettuato tutte le verifiche atte a stabilire le reali condizioni previste quando l’opera sarà funzionante. Ad esempio, è possibile effettuare prove di carico per stabilire se l’opera abbia la stabilità strutturale prevista sia nelle infrastrutture che nelle strutture portanti. Durante il collaudo di una costruzione il responsabile deve scrupolosamente verificare la struttura soprattutto in quelle sue parti di evidente rilevanza statica come travi, pilastri, solaio, scale etc. e, comunque, anche dall’insieme di tutti questi elementi.

Come avviene il collaudo statico di un edificio

collaudo staticoDue sono i modi con i quali può essere effettuata la verifica per l’ottenimento della certificazione: il collaudo statico in corso d’opera o il collaudo statico finale. Vediamo le differenze.

Il collaudo statico in corso d’opera si effettua durante tutto l’arco di tempo entro il quale si realizza d’opera a partire dalla realizzazione delle fondamenta fino all’ultimazione del lavoro.

Risulta utile scegliere questo tipo di verifica in quanto, sia per l’articolazione esecutiva della costruzione che per le sue difficoltà, è preferibile effettuare le ispezioni necessarie durante i lavori anche per avere conferma che si stia rispettando il progetto depositato. In questo caso le verifiche devono essere svolte davanti il Direttore dei Lavori e del Costruttore.
Nel caso che si scelga il collaudo statico al termine dei lavori, il responsabile dello stesso ha tempo due mesi per fare tutte le verifiche previste a termine di legge.
Tuttavia la scelta di quale sia il metodo più pratico è una prerogativa del collaudatore che valuta la tipologia dell’insieme dell’opera e, in base al suo background, decide quali sono i mezzi più opportuni per accertare la sua stabilità statica.

Collaudo statico in sanataria

Anche se trattasi di collaudo statico in sanatoria, l’incarico deve essere affidato solamente a liberi professionisti come architetti, ingegneri, periti edili che abbiano esperienza in questo settore e che siano iscritti all’albo dell’Ordine Professionale di competenza. In ogni caso non devono aver collaborato ai lavori che hanno riguardato la costruzione che debbono verificare, in nessuna delle sue fasi realizzative.

E’ facoltà del committente nominare la persona alla quale verrà affidato l’incarico di emettere il certificato di collaudo statico dopo averne accertato i requisiti stabiliti dalla legge.

Ricordiamo che il collaudo statico è determinato da precise leggi di carattere nazionale e che è necessario per tutte le opere che prevedano un conglomerato cementizio e metallico per accertare la sicurezza propria e di terzi.

La legislazione a livello nazionale prevede, per l’ottenimento dell’abitabilità, di un certificato di collaudo statico (art. 67); del certificato dell’ufficio tecnico della Regione competente (art. 62).
Per interventi minori come riparazioni e interventi locali, il D.Lgs n.222 del 26.11.2016 (SCIA 2) prevede con l’art. 3 comma 1 lettera y, la modifica dell’art.67 nei commi 1,7,8 e l’introduzione del comma 8bis all’art. 67 inerente al collaudo; l’art. 3 comma 1 lettera i la modifica dell’art. 24.

I riferimenti di legge sono i seguenti: Legge n. 1086 del 5 novembre 1971 – Art. 7 Collaudo Statico; Legge n. 64/74; D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 – Art. 67 – Collaudo Statico; D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 – Art. 216 Nomina del collaudatore; D. M. 14/1/ 2008 “Norme tecniche per le costruzioni” – Capitolo 9.

Presso www.studio-architetto.com è possibile richiedere ulteriori delucidazioni, informazioni sulle procedure sul collaudo statico e suo prezzo e fissare un incontro per avere la certezza delle azioni da intraprendere per rispettare le normative in atto.

Sommario
Collaudo statico
Tipologia di servizio
Collaudo statico
Località
Roma, Viterbo
Descrizione servizio
Certificazione di collaudo statico edificio.
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